E' la salute stessa ad essere un diritto fondamentale.
"La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana". Così recita l'articolo 32 della Costituzione Italiana.
In tutte le schede di questa guida alla salute, ed in particolare in alcune sezioni, si pone l'accento sui diritti dei pazienti, in modo tale che essi possano conoscere ed usufruire dei servizi sanitari con piena consapevolezza.
Quelli che riportiamo di seguito, sono i diritti del malato secondo il modello di Carta dei servizi pubblici sanitari, indicato dal Ministero della Salute (DPCM 19 maggio 1995, Schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi pubblici sanitari").
Si tratta di principi generali molto importanti, che devono essere propri di tutti i servizi sanitari.
Per diritti riguardanti questioni più specifiche, rimandiamo alle schede informative di questa guida che trattano gli argomenti di interesse.
"Articolo 1
Il paziente ha diritto di essere curato e assistito con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
Articolo 2
In particolare, durante la degenza ospedaliera ha diritto ad essere sempre individuato con il proprio nome e cognome anziché, secondo una prassi che non deve essere più tollerata, col numero o col nome della propria malattia.
Ha, altresì, diritto ad essere interpellato con la particella pronominale "Lei".
Articolo 3
Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze.
Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura.
Articolo 4
Il paziente ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta ed alla relativa prognosi.
Articolo 5
In particolare, salvo nei casi di urgenza in cui il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie o ad interventi; le dette informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi connessi al trattamento.
Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità di un'informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano la potestà tutoria.
Articolo 6
Il paziente ha, altresì, diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture.
Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente, le stesse informazioni dovranno essere fornite alle stesse persone di cui all'articolo precedente.
Articolo 7
Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia, ed ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti.
Articolo 8
Il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi."
Carta europea dei Diritti del Malato - 2002 (Active Citizenship)
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