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L'accesso alla documentazione amministrativa - seconda parte

Descrizione

Il rifiuto, la limitazione, il rinvio dell'accesso ai documenti
Solo in specifici casi la pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti, limitarlo o rinviarlo, e deve sempre motivare tale decisione. Ciò è possibile solo per motivi gravi quali la tutela di segreti di stato, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale; è possibile anche per la tutela della riservatezza di altre persone, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici (a questo proposito si veda la scheda relativa alla cartella clinica).
 
In caso di rifiuto
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di rinvio o di limitazione dell'accesso, l'interessato  può chiedere al Difensore Civico competente, sempre entro 30 giorni, che sia riesaminata la suddetta decisione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il rinvio, lo comunica alla pubblica amministrazione che l'ha disposto. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
In alternativa al Difensore Civico, l'interessato può presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), che dovrà decidere entro trenta giorni con un procedimento semplificato e non troppo dispendioso.
La decisione del TAR é appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
 
I documenti devono essere leggibili
In particolare quando la richiesta di accesso riguarda documenti contenenti propri dati personali (ad esempio nel caso della richiesta di copia della cartella clinica), la comunicazione dei dati deve essere fatta in forma comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di una grafia leggibile (articolo 10, comma 6 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Capita spesso infatti di dover interpretare calligrafie che rendono totalmente incomprensibili i dati cui si riferiscono, che devono invece essere conosciuti e compresi dall'utente. In questo caso, si può richiedere all'ente che detiene il documento che questo venga trascritto in forma leggibile. Qualora l'ente si rifiuti, si può ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali, che si è già espresso favorevolmente in un caso riguardante una richiesta di copia della cartella clinica.

Dove

Servizi on line del Sistema Piemonte

LA CARTELLA CLINICA - Schede informative utili presenti nella Guida alla Salute.

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