Nei casi dei reclami più complessi, l'URP dovrebbe trasmetterli al Difensore Civico, ma può anche essere il cittadino a rivolgersi direttamente a lui.
Diversamente dall'URP, che fa parte dell'ente stesso nei confronti del quale si vuole reclamare, il Difensore Civico è un soggetto indipendente e costituisce una sorta di mediatore fra il cittadino e la pubblica amministrazione. Ha il compito di aiutare il cittadino ad ottenere dall'amministrazione quanto gli spetti, e di supervisionare l'azione amministrativa, tendendo a garantirne l'efficienza e rilevandone disfunzioni e mancanze.
Chiunque può rivolgersi, gratuitamente, al Difensore civico, che valuterà la fondatezza del reclamo, esaminando la pratica congiuntamente al responsabile del procedimento, entro 15 giorni, e fissando un termine per la definizione della pratica.
Il Difensore Civico non può intervenire direttamente nell'elaborazione degli atti amministrativi, nè può obbligare gli enti, ma può controllare e sollecitare il corretto iter della pratica. Valuta anche il contenuto e la validità formale degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti, e suggerisce mezzi e rimedi per la loro eliminazione. I funzionari non possono opporsi alla sua richiesta di informazioni o di documenti.
Per le questioni inerenti la sanità, è competente il Difensore Civico regionale. Ci si può rivolgere a lui per telefono, recandosi di persona presso il suo ufficio, via fax, via e-mail, per lettera.
Legge Regionale 9 dicembre 1981 - Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico
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